Aggiornamento al 20 febbraio 2015: l'emendamento è stato stralciato dal DDL Concorrenza di oggi. Riportiamo la notizia come è stata scritta e pubblicata il 10 febbraio 2015.
La bozza del Disegno di legge sulla Concorrenza prevista in discussione il prossimo 20 febbraio in occasione del Consiglio dei Ministri (che dovrebbe vararla) contiene un articolo (il XX) che stravolgerà interamente la Legge Levi sul prezzo fisso del libro, approvata nell'estate 2011 e da allora oggetto di numerose discussioni e denunce sul suo mancato rispetto da parte dei grandi librai/editori. Una legge che era stata fortemente voluta da un gruppo di piccoli editori e dall'Associazione Librai Italiani che riunisce sotto di sé circa 200 librai indipendenti.
Di seguito vi riportiamo il testo dell’emendamento e l’intera Legge Levi nella sua nuova ipotetica veste se questo articolo del DDL Concorrenza dovesse essere approvato. Da notare che, a parte una a dire il vero tardiva presa di posizione dell’Osservatorio degli Editori Indipendenti ODEI (la notizia di questo emendamento al DDL risale a dicembre scorso e la diede ai suoi abbonati il sito giornalistico specializzato Public Policy), tutto tace sul fronte dell’Associazione Italiana Editori che negli ultimi mesi ha dato la priorità alle sue campagne con hashtag #unlibroèunlibro e la recentissima #ioleggoperché, concentrandosi non sulla limitazione agli sconti ma sull’equiparazione del regime IVA fra libri cartacei e eBook, e sul recupero dei non-lettori.
Da notare anche che lo stravolgimento dell’intero articolo 7 della legge (basta togliere una minuscola parola di tre sole lettere) introduce la legittimità del concetto di saldi di stagione anche per il mercato librario. Infine l’abolizione del prezzo fissato dall’editore, sostituito dal “prezzo suggerito”, apre la strada anche ai rincari liberi – per esempio per la scolastica – non solo agli sconti liberi.
Articolo XX del Disegno di legge sulla concorrenza:
All’articolo 2 della legge 27 luglio 2011, n. 128 (la cosiddetta “Legge Levi”, ndr), sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, le parole “liberamente fissato” sono sostituite dalla seguente “suggerito”;
b) al comma 2, le parole “con uno sconto fino a una percentuale massima del 15 per cento sul prezzo fissato ai sensi del comma 1” sono soppresse;
c) i commi 3 e 4 sono abrogati;
d) al comma 6, le parole “fissato in via preventiva” sono sostituite dalla seguente “suggerito”;
e) al comma 7, la parola “non” è soppressa.
Ecco dunque come diventerebbe la nuova legge Levi in base a questo articolo del Disegno di legge:
Piccola curiosità: l’articolo 1 che illustra le finalità della legge rimane immutato. Per il legislatore misure diametralmente opposte sono entrambe valide per garantire lo stesso scopo.
Art. 1. (Oggetto e finalità generali)
1. La presente legge ha per oggetto la disciplina del prezzo dei libri.
2. Tale disciplina mira a contribuire allo sviluppo del settore librario, al sostegno della creatività letteraria, alla promozione del libro e della lettura, alla
diffusione della cultura, alla tutela del pluralismo dell’informazione.
Art. 2. (Disciplina del prezzo dei libri)
1. Il prezzo al consumatore finale dei libri venduti sul territorio nazionale è liberamente fissato suggerito dall’editore o dall’importatore ed è da questo apposto, comprensivo di imposta sul valore aggiunto, su ciascun esemplare o su apposito allegato.
2. È consentita la vendita dei libri ai consumatori finali, da chiunque e con qualsiasi modalità effettuata, compresa la vendita per corrispondenza anche nel caso in cui abbia luogo mediante attività di commercio elettronico, con uno sconto fino ad una percentuale massima del 15 per cento sul prezzo fissato ai sensi del comma 1.
3. Ad esclusione del mese di dicembre, agli editori è consentita la possibilità di realizzare campagne promozionali distinte tra loro, non reiterabili nel corso dell’anno solare e di durata non superiore a un mese, con sconti sul prezzo fissato ai sensi del comma 1 che eccedano il limite indicato al comma 2 purché non superiori a un quarto del prezzo fissato ai sensi del predetto comma 1. È comunque fatta salva la facoltà dei venditori al dettaglio, che devono in ogni caso essere informati e messi in grado di partecipare alle medesime condizioni, di non aderire a tali campagne promozionali.
4. La vendita di libri ai consumatori finali è consentita con sconti fino ad una percentuale massima del 20 per cento sul prezzo fissato ai sensi del comma 1:
a) in occasione di manifestazioni di particolare rilevanza internazionale, nazionale, regionale e locale, ai sensi degli articoli 40e 41 del decreto legislativo 31 marzo 1998,n. 112;
b) in favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale, centri di formazione legalmente riconosciuti, istituzioni o centri con finalità scientifiche o di ricerca, biblioteche, archivi e musei pubblici, istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, educative e università.
5. I commi 1 e 2 non si applicano per i seguenti prodotti:
a) libri per bibliofili, intesi come quelli pubblicati a tiratura limitata per un ambito ristretto e di elevata qualità formale e tipografica;
b) libri d’arte, intesi come quelli stampati, anche parzialmente, con metodi artigianali per la riproduzione delle opere artistiche, quelli con illustrazioni eseguite direttamente a mano e quelli che sono rilegati in forma artigianale;
c) libri antichi e di edizioni esaurite;
d) libri usati;
e) libri posti fuori catalogo dall’editore;
f) libri pubblicati da almeno venti mesi e dopo che siano trascorsi almeno sei mesi dall’ultimo acquisto effettuato dalla libreria o da altro venditore al dettaglio;
g) edizioni destinate in via prioritaria adessere cedute nell’ambito di rapporti associativi.
6. Il prezzo complessivo di collane, collezioni complete, grandi opere, fissato in via preventiva suggerito ai sensi del comma 1, può essere diverso dalla somma dei prezzi dei singoli volumi che le compongono.
7. Alla vendita dei libri non si applicano le norme in materia di vendite promozionali, di saldi di fine stagione e di disciplina del settore della distribuzione commerciale di cui ai commi 1, lettere e) e f), 3 e 4 dell’articolo 3 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.
8. La vendita di libri, effettuata in difformità dalle disposizioni del presente articolo, comporta l’applicazione delle sanzioni di cui agli articoli 22, comma 3, e 29, commi 2 e 3, del decreto legislativo 31 marzo1998, n. 114.
9. Il comune vigila sul rispetto delle disposizioni del presente articolo e provvede all’accertamento e all’irrogazione delle sanzioni previste al comma 8; i relativi proventi sono attribuiti al comune nel quale le violazioni hanno avuto luogo.
Art. 3. (Efficacia e abrogazione. Relazione al Parlamento)
1. Le disposizioni della presente legge si applicano a decorrere dal 1º settembre 2011.
2. A decorrere dalla data di applicazione delle disposizioni della presente legge è abrogato l’articolo 11 della legge 7 marzo 2001, n. 62.3. Decorsi dodici mesi dal termine di cui al comma 1, il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, con il Ministro per i beni e le attività culturali e con il Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero, se nominato, con il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega all’informazione e all’editoria, nel quadro delle rispettive competenze, trasmette alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per l’informazione e l’editoria, che provvede al successivo inoltro alle Camere, una relazione sugli effetti delle disposizioni della presente legge sul settore del libro.
Art. 4. (Clausola di neutralità finanziaria)
1. I comuni provvedono alle attività di cui al comma 9 dell’articolo 2 con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Commenti (1)
ODEI » Legge levi, il ddl concorrenza la sopprime nei fatti. Tornano gli sconti selvaggi sui libri, via libera ai saldi di fine stagione
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